Lo “Studio Sernissi” si avvale di professionisti abilitati per la redazione di
ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA
su tutta Roma per immobili privati o edifici condominiali.
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comprensivi di: sopralluogo – elaborazione APE - registrazione uffici Regione Lazio.
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NOTIZIE SULL’APE E LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Attualmente risulta obbligatoriamente necessario quando:
- si vuole vendere (in fase di rogito) o affittare un immobile (contratto di locazione)
- per un annuncio immobiliare di vendita o affitto
- per conoscere a quale classe energetica appartiene il proprio immobile in modo da valutare eventuali interventi migliorativi ai fini del risparmio energetico, usufruendo degli attuali incentivi fiscali
Con l'entrata in vigore, dal 6 giugno 2013, del DL 4 giugno 2013, n. 63 relativo al recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, sono state apportate numerose modifiche all’articolo del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n° 192 ed, in particolare, è stato integralmente sostituito l’articolo 6 dello stesso, rubricato adesso“Attestato di prestazione energetica, rilascio e affissione”.
Dettaglio della nuova formulazione dell'art. 6 DL n°63 del 4 giugno 2013:
- l' ”attestato di certificazione energetica” degli edifici è, adesso, denominato: "attestato di prestazione energetica" e , per gli edifici o le unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario deve essere prodotto a cura del proprietario dell'immobile;
- nel caso di nuovo edificio, l'attestato è prodotto a cura del costruttore, sia esso committente della costruzione o società di costruzione che opera direttamente;
- il proprietario deve rendere disponibile l'attestato di prestazione energetica al potenziale acquirente o al nuovo locatario all'avvio delle rispettive trattative e consegnarlo alla fine delle medesime;
- in caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione, il venditore o locatario fornisce evidenza della futura prestazione energetica dell'edificio e produce l'attestato di prestazione energetica congiuntamente alla dichiarazione di fine lavori.
Sanzioni in violazione di tale obbligo:
- nel caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione il responsabile dell'annuncio è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro;
- nel caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro;
- nel caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro;
- nel caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro.